Policy di sviluppo traffico
Premessa
La presente Policy di sviluppo del traffico trova riferimento nella normativa di seguito indicata:
‐ comunitaria, in materia di aiuti all’avviamento delle rotte (Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 del 4 aprile 2014, sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree) in caso di utilizzo di risorse aventi natura pubblica;
‐ nazionale, da ultimo sancita dai commi 14 e 15 dell’art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 come modificati dall’art. 1 comma 7 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
La policy di sviluppo del traffico rappresenta:
• uno strumento attuativo di compliance normativa e regolamentare, da cui non scaturisce – per il mero tramite della pubblicazione – un obbligo a contrarre a carico di GEAC e, parimenti, un diritto soggettivo o un interesse legittimo alla corresponsione di incentivi a favore dei vettori operanti sullo scalo di Cuneo; ciò potendosi anche modificare repentinamente le esigenze sottese alla policy, pur sempre in ottica di par condicio e imparzialità;
• uno strumento commerciale di comunicazione, atto a garantire alle compagnie aeree trasparente accessibilità ai programmi di incentivazione di tempo in tempo di interesse della GEAC, potendo la stessa liberamente modificare/aggiornare la propria policy in qualsiasi momento e a propria discrezione, in relazione, ad esempio, all’evoluzione dell’andamento del mercato e/o di ragioni infrastrutturali e operative e/o di modifiche alla normativa vigente; Gli incentivi all’attività volativa saranno erogati nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza e, quindi, in primis, pubblicità, trasparenza e non discriminazione, definiti in materia dalle vigenti normative nazionali e dell’Unione europea, nonché in coerenza con le politiche di sviluppo della società di gestione GEAC.
1. Obiettivi
GEAC ha predisposto la presente Policy di Sviluppo del Traffico, che ha l’obiettivo di accrescere l’attrattività dell’Aeroporto di Cuneo per i vettori offrendo loro incentivi di sviluppo traffico.
I principali obiettivi individuati sono l’avvio di nuove rotte, l’incremento dei volumi di traffico, il potenziamento di rotte esistenti, la destagionalizzazione del traffico, GEAC Spa Aprile 2024 l’ampliamento dei collegamenti internazionali, l’aumento dei livelli di connettività, l’incremento dei volumi di traffico merci, l’ottimizzazione della capacità aeroportuale.
2. Beneficiari
Possono accedere ad un programma di incentivazione ai sensi della Policy di Sviluppo del Traffico, i vettori aerei in possesso dei seguenti requisiti minimi:
‐ titolarità di regolare licenza di vettore aereo (AOC) e, ove necessario, dei diritti di traffico per le destinazioni proposte;
‐ non figurare nella EU Safety list.
Possono accedere ad un programma di incentivazione ai sensi della Policy anche tour operator che garantiscono l’acquisto di allotment, condividendo con i vettori aerei il rischio d’impresa nell’avviamento e/o nell’operatività di collegamenti charter o di linea. Le disposizioni di cui alla presente Policy riferite ai vettori devono intendersi, ove compatibili, applicabili anche ai tour operator.
3. Criteri di concessione degli incentivi
3.1 Gli Incentivi di sviluppo traffico consistono in contributi economici concessi ai vettori che si impegnino a migliorare, sviluppare o incrementare le proprie attività presso l’Aeroporto di Cuneo e che:
‐ soddisfino i requisiti di cui al successivo capitolo 6 della Policy
‐ rispettino le condizioni di uno dei casi di sviluppo traffico elencati al seguente punto 3.3 della Policy. Le tipologie di incentivi sono riconosciute ai Vettori in proporzione o in relazione a driver predeterminati ovvero a fronte dell’adempimento di specifiche obbligazioni assunte nei confronti della GEAC. A titolo di esempio, e fermo restando che i parametri precisi per l’ottenimento degli incentivi sono definiti caso per caso, possono consistere in:
‐ un contributo a passeggero da erogarsi per il numero di passeggeri aventi diritto;
‐ un contributo proporzionale alla quantità di merce trasportata;
‐ un importo forfettario pagato (in anticipo o a consuntivo) a compensazione dei costi di start up sostenuti dal vettore;
‐ importi forfettari pagati al vettore al raggiungimento di determinati target di traffico;
‐ una combinazione delle modalità di cui sopra.
3.2 Gli importi degli incentivi sono predeterminati e definiti nel tempo (con un andamento di norma calante nel tempo in caso di accordi di lunga durata).
L’ammontare degli incentivi può, di caso in caso, variare a seconda di parametri quali: la rilevanza strategica della rotta, il numero delle frequenze settimanali, il tipo di aeromobile utilizzato, i volumi di traffico attesi, etc.
In nessun caso la contribuzione media per passeggero adulto partente riconosciuta da GEAC potrà eccedere il 100% del previsto ricavo aviation medio per passeggero adulto partente.
3.3 La concessione di incentivi sarà subordinata a:
a) Impegno del vettore ad operare con regolarità su una destinazione non servita dallo stesso vettore o da altri vettori con voli di linea o charter diretti. Una destinazione servita dallo stesso vettore o da altri vettori con collegamenti operati solo stagionalmente potrà essere considerata non servita, ai fini dell’applicazione
del presente caso, qualora si ritenga interessante la destagionalizzazione della destinazione.
b) un vettore, nuovo entrante o che già operi voli sull’aeroporto, assume l’impegno a sviluppare sull’Aeroporto, in un determinato lasso di tempo, un network di destinazioni (con o senza aerei in base) in grado di determinare un significativo e rapido incremento dei volumi passeggeri e di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture dell’Aeroporto di Cuneo.
4. Efficacia
La Policy è redatta e pubblicata in lingua italiana ed in lingua inglese, fermo restando che in caso di discordanza prevarrà il testo italiano. La Policy è efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito internet della GEAC. Essa conserva la propria efficacia sino alla pubblicazione di un aggiornamento o di una nuova Policy con le medesime modalità. In caso di aggiornamento o di pubblicazione di una nuova Policy, gli accordi di incentivazione sottoscritti sulla base delle Policy precedenti rimarranno in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro naturale scadenza.
5. Durata
Durata del contratto di incentivazione di norma fino a 5 (cinque) anni con facoltà per la GEAC di concludere accordi di durata superiore in ragione di accordi che comportino incrementi di volumi particolarmente significativi.
6. Requisiti per accedere agli schemi di incentivazione
l beneficiario dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti per l’accesso agli schemi di incentivazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ai fini dell’avvio della trattativa commerciale, a titolo esemplificativo:
• dovrà disporre di regolare licenza di vettore aereo, ivi inclusi i diritti di traffico ove necessari;
• non dovrà figurare nella EU safety list (ovvero la black list dei vettori oggetto di divieto operativo sull’intero territorio della Comunità europea);
• non dovrà aver commesso gravi violazioni di legge o regolamentazione e/o rilevanti violazioni dei termini contrattuali con la società;
7. modalità di invio delle richieste di ammissione al programma di incentivazione
I vettori interessati a migliorare, sviluppare o incrementare le proprie attività presso l’Aeroporto e sviluppare nuove rotte all’Aeroporto di Cuneo e che desiderano accedere GEAC Spa Aprile 2024 ai contributi di incentivazione, possono inoltrare richiesta e-mail al seguente indirizzo (direzione@cuneoairport.com).
Nella richiesta occorre specificare:
a) vettore, flotta, network e basi operative;
b) le rotte che il vettore intende operare;
c) gli operativi previsti (periodo di operatività, numero di frequenze settimanali, tipo di aeromobile);
GEAC si riserva il diritto di richiedere al vettore ulteriori informazioni o di condurre delle proprie analisi al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente capitolo 6 della Policy.
In caso di verifica con esito positivo, GEAC inizierà una trattativa commerciale con il vettore richiedente per definire i contenuti di un contratto, ferma restando la facoltà di GEAC di non addivenire alla sottoscrizione di alcun accordo laddove non ritenga sussistenti i presupposti di cui alla presente Policy.
8. modalità di erogazione
L’erogazione dell’incentivo avverrà solo a valle della verifica del raggiungimento dei target contrattualizzati secondo le tempistiche definite, del regolare pagamento dei diritti aeroportuali e della sottoscrizione del contratto.
Gli incentivi verranno corrisposti sulla base di un contratto in forma scritta tra le parti ed il loro pagamento avviene di norma ex post, una volta verificato che il vettore abbia soddisfatto tutte le condizioni.